Sai-Sindacato
Attori Italiano
L’anno
2004 il giorno 9 del mese di dicembre presso la sede dell’Agis
in Roma, Via di Villa Patrizi, 10
TRA
l’Associazione nazionale teatri d’arte drammatica - ANTAD
l’Associazione nazionale teatro privato indipendente - ANTPI
la TEDARCO
E
il SLC-CGIL
il SAI-SLC-CGIL
la FISTEL-CISL
il FAI-FISTEL-CISL
la UILCOM-UIL
il Coordinamento attori UILCOM-UIL
è stato sottoscritto il seguente accordo per il rinnovo del CCNL
28 luglio 1997 per gli attori, i tecnici, i ballerini, i professori
d’orchestra ed i coristi scritturati dai teatri stabili pubblici
e dalle compagnie professionali di prosa, commedia musicale, rivista
ed operetta.
A) MINIMI DI COMPENSO GIORNALIERO
1) Il compenso minimo giornaliero omnicomprensivo di ogni spettanza
di legge dovuto agli attori per il periodo delle recite è stabilito,
con decorrenza dal 1-1-2005, in € 54,00.
Con la stessa decorrenza il compenso minimo giornaliero dell’allievo
attore è fissato in € 44,00.
Il trattamento economico durante il periodo delle prove è stabilito
dal successivo punto B).
2) Con decorrenza dal 1-1-2005 i compensi minimi giornalieri sono così
fissati per le seguenti categorie professionali:
Minimo Percentuale Totale
Contrattuale 21%
- Ballerini 44,60 9,40 54,00
- Coristi 44,60 9,40 54,00
- Professori d’orchestra 44,60 9,40 54,00
- Direttore di scena ed aiuto regista 45,50 9,62 55,12
- Capo elettricista, capo macchinista e capo fonico 44,60 9,40 54,00
- Assistente alla regia, segretari amministrativi e
di compagnia, suggeritore, prima sarta, primo
parrucchiere o truccatore, attrezzista 43,60 9,15 52,75
- Tecnici delle varie specialità 41,65 8,74 50,39
- Allievi tecnici 32,55 6,88 39,43
L’indennità del 21% è corrisposta in sostituzione
pro-rata del trattamento di fine rapporto, delle ferie, della tredicesima
mensilità o gratifica natalizia, dei compensi aggiuntivi per
il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali nonché
di ogni altra eventuale indennità di legge. Le eccedenze del
compenso individuale eventualmente pattuito oltre il minimo contrattuale
si intendono automaticamente comprensive, fino a concorrenza, dell’indennità
del 21%.
Il trattamento economico durante il periodo delle prove è stabilito
dal successivo punto B).
B) PROVE
1) Attori, ballerini, professori d’orchestra, coristi
Il periodo delle prove agli effetti del compenso giornaliero di cui
appresso non potrà risultare superiore a 1/7 dell’intera
durata della scrittura, comprendente a tal fine le proroghe della scrittura
previste dall’art. 3 ma non comprendente le proroghe previste
dall’art. 18 del CCNL 28.7.1997.
Per tale periodo dovrà essere corrisposto agli scritturati dai
teatri stabili pubblici un compenso giornaliero di importo pari al 100%
del compenso giornaliero pattuito con un massimo, a decorrere dal 1-1-2005
di € 58,00.
Per lo stesso periodo dovrà essere corrisposto agli scritturati
dalle compagnie di giro il compenso minimo giornaliero previsto dal
presente accordo, indipendentemente dal livello del compenso giornaliero
individualmente pattuito.
Ove il periodo delle prove di cui al 1° comma non venga interamente
utilizzato dall’impresa, può essere successivamente ripristinato
il compenso di cui al 2° e 3° comma qualora si renda necessario
disporre di periodi di sole prove oppure interruzioni di attività
in relazione a cambi di spettacolo o ad esigenze connesse a tournées
all’estero.
Per le prove effettuate fuori dalla sede legale dell’impresa spetta
agli scritturati dai teatri stabili pubblici, dai complessi a gestione
privata e dai compressi cooperativistici, oltre il trattamento economico
per attività fuori sede nella misura di cui al successivo punto
C) il compenso minimo giornaliero previsto dal presente accordo indipendentemente
dal livello del compenso giornaliero individualmente pattuito.
2) Tecnici
Agli scritturati durante il periodo delle prove verrà corrisposto
il normale compenso contrattuale.
C) ATTIVITA’ FUORI SEDE
Nelle località diverse dalla sede legale dell’impresa verrà
corrisposto agli scritturati, indipendentemente dal livello del compenso
giornaliero, alternativamente:
a) un rimborso a pié di lista documentato con un massimo di €
85,00 (€ 42,50 pernottamento, € 21,25 per un pasto, €
21,25 per un altro pasto) con decorrenza dal 1-9-2005.
b) un’indennità di trasferta in cifra fissa di € 85,00
(€ 42,50 pernottamento, € 21,25 per un pasto, € 21,25
per un altro pasto) con decorrenza dal 1-9-2005.
Il sistema prescelto sarà dalle parti concordato all’inizio
della scrittura, preferibilmente in modo uniforme per tutti gli scritturati.
D) ORARIO DI LAVORO
- Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del d.lgs. 66/2003, avuto riguardo alle
particolari esigenze organizzative dell'attività di produzione
teatrale, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata
con riferimento all'intera durata della scrittura contrattuale.
- In riferimento all'art. 7 del d.lgs. 66/2003 le parti concordano,
in ragione delle specifiche caratteristiche dell'attività di
produzione teatrale, che il riposo giornaliero di 11 ore può
essere fruito frazionatamente. Le modalità di tale fruizione
frazionata dovranno essere previamente definite tra la Direzione aziendale
ed il Comitato di compagnia e, in assenza del Comitato, le strutture
territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività teatrale
non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore
di riposo giornaliero, la Direzione aziendale ed il Comitato di compagnia,
e, in assenza del Comitato, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie
del CCNL concorderanno le modalità di riposo compensativo di
cui all'art. 17, comma 4 del d.lgs. 66/2003.
- Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti
previsti dal d.lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive
e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di
altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata
esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad
un pericolo grave e immediato ovvero ad un danno alle persone o alla
produzione.
- La Direzione aziendale ed il Comitato di compagnia, e, in assenza
del Comitato, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del
CCNL possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi
compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive
per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite
non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro
di cui all'art. 4, comma 2 del d.Lgs.66/2003.
E) LAVORO STRAORDINARIO
Il massimale di cui al 5° comma dell'articolo 10 del CCNL 28/7/1997
- norme comuni - è fissato, con decorrenza dal 1-1-2005, in €
7,75.
F) RIPRESE TELEVISIVE
- La disciplina di cui all’art. 14 del CCNL 28/7/1997 trova applicazione
per tutte le emittenti televisive.
- Le lettere a) e b) dell’art.14, comma 2, del CCNL 28/7/1997
sono così sostituite:
"a) per riprese televisive dal teatro e/o dallo studio televisivo
e/o da altro luogo di normali spettacoli:
? un compenso forfetario lordo di importo pari a nove volte il compenso
giornaliero lordo. Il compenso forfetario non potrà comunque
essere inferiore a € 1080,00 lordi.
b) per riprese televisive dal teatro e/o dallo studio televisivo e/o
da altro luogo di atti unici:
? un compenso forfetario lordo di importo pari a sei volte il compenso
giornaliero lordo. Il compenso forfetario non potrà comunque
essere inferiore a € 720,00 lordi."
G) VIAGGI
Sono poste a carico dell’impresa le spese di viaggio e di trasporto
del baule personale sostenute dagli scritturati che percepiscono un
compenso giornaliero non superiore, con decorrenza dal 1-1-2005, a €
108,00 per recarsi alla riunione della compagnia e per il rientro nella
propria sede dalla città di scioglimento della compagnia.
Sono poste a carico dell’impresa le spese di trasporto di strumenti
non trasportabili a mano sostenute dai professori d’orchestra
che percepiscono un compenso giornaliero non superiore, con decorrenza
dal 1-1-2005, a € 108,00 per recarsi alla riunione della compagnia
e per il rientro nella propria sede dalla città di scioglimento
della compagnia.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro nel periodo natalizio
e/o pasquale l’impresa rimborserà le spese di viaggio sostenute
dagli scritturati che percepiscono un compenso giornaliero non superiore,
con decorrenza dal 1-1-2005, a € 108,00 per recarsi dalla città
in cui viene sospesa l’attività recitativa alla città
di residenza e da questa alla città in cui si riunisce la compagnia
per la ripresa dell’attività.
H) RECITE ALL’ESTERO
Il comma 1, punto secondo dell’art. 17 è così sostituito:
“L’ospitalità in un albergo di II categoria (comunque
non inferiore a tre stelle italiane), ovvero una diaria corrispondente
al trattamento di pensione di un albergo di II categoria (comunque non
inferiore a tre stelle italiane), scelto dall’impresa, nel luogo
ove si svolgono le recite.”.
I) TRATTAMENTO DI MALATTIA
In caso di malattia l’impresa corrisponderà allo scritturato,
semprechè le parti e le mansioni ad esso affidate possano essere
sostenute da altri scritturati della compagnia senza pregiudizio per
lo spettacolo, per un periodo pari a 12 giorni per ciascun mese di scrittura
ma con un massimo di 75 giorni un’indennità pari a:
per i primi tre giorni di malattia:
- 100% del solo minimo contrattuale di compenso giornaliero;
dal 4° al 20° giorno di malattia:
? 30% del solo compenso giornaliero individualmente pattuito, con un
massimo di € 36,02 dal 1-1-2005;
dal 21° giorno di malattia:
? 15% del solo compenso giornaliero individualmente pattuito, con un
massimo di € 14,42 dal 1-1-2005.
Nel caso in cui la sostituzione con un altro elemento della compagnia
non sia possibile, il trattamento di cui sopra, con gli stessi criteri
applicativi, sarà dovuto per un periodo pari a 8 giorni per ciascun
periodo di scrittura ma con un massimo di 50 giorni.
L) TAGLI E TINTURE SPECIALI PER CAPELLI
Tagli e tinture speciali per capelli sono a carico dell’impresa,
ove da questa richiesti, per gli scritturati che percepiscono compensi
giornalieri non superiori a € 57,00 dal 1-1-2005.
M) REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ DEL COMITATO SINDACALE
PER IL TEATRO
Art. 1
Costituzione e finalità
Tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli attori, tecnici,
ballerini, professori di orchestra e coristi scritturati dai teatri
stabili e dalle compagnie professionali di prosa, commedia musicale,
rivista ed operetta nonché del Regolamento di palcoscenico sono
rimesse, ai sensi dell’art. 24 del vigente CCNL, all’esame
del Comitato permanente – denominato Comitato Sindacale per il
Teatro – istituito presso la Presidenza Nazionale dell’AGIS,
unitamente all’apposita Segreteria che ne cura l’attività.
Il Comitato è altresì competente ad esprimersi su tutte
le altre questioni particolari ed eccezionali non previste e disciplinate
dal contratto, che possono dar luogo in pendenza delle scritture a contrasti
o vertenze tra le parti.
Art. 2
Composizione
Del Comitato fanno parte un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni
sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro
di cui all’art. 1. Per gli organismi di produzione teatrale fanno
parte due rappresentanti per ciascuna delle Associazioni datoriali sottoscrittrici
del CCNL.
Del Comitato fa altresì parte un rappresentante dell’AGIS
che assume la Segreteria.
I membri di cui al comma 1° del presente articolo sono designati
dalle rispettive organizzazioni.
Art. 3
Ricorso al Comitato
Le richieste di intervento relativamente alle questioni di cui all’art.
1 possono pervenire al Comitato, oltre che dalle parti individuali del
rapporto di lavoro, dalle Organizzazioni sottoscrittrici del CCNL.
Possono avanzare richiesta di intervento anche gli organismi teatrali
non iscritti alle Associazioni firmatarie del CCNL, che, d’intesa
con le controparti individuali del rapporto di lavoro, accettino preventivamente
di attenersi e dare esecuzione al parere che verrà espresso sulla
vertenza dal Comitato.
Per le richieste di intervento del Comitato deve darsi comunicazione
scritta alla Segreteria – Via di Villa Patrizi n. 10, Roma –
inviando o depositando presso la medesima la documentazione necessaria.
La Segreteria trasmetterà copia della comunicazione e della documentazione
ai componenti del Comitato. La Segreteria trasmetterà, inoltre,
la copia alla controparte invitandola ad inviare o depositare entro
il termine di 15 giorni le proprie controdeduzioni.
I quesiti concernenti l’interpretazione e l’applicazione
di norme contrattuali dovranno essere sottoposti all’esame del
Comitato di norma prima del termine delle scritture.
Art. 4
Funzionamento del Comitato
Il Comitato di norma si riunisce – previa convocazione scritta
da parte della Segreteria – nella prima settimana di ogni mese
per esaminare le questioni o le vertenze segnalate alla Segreteria nel
corso del mese precedente.
Per vertenze che richiedono un esame urgente da parte del Comitato la
Segreteria provvederà alla convocazione a mezzo telefono.
Ove la documentazione acquisita non consenta un completo esame delle
questioni o delle vertenze ovvero si renda necessario un supplemento
di istruttoria, il Comitato può disporre la convocazione delle
parti interessate.
Per la validità dei pareri espressi dal Comitato ai sensi dell’art.
1, è necessario l’intervento alla riunione di almeno il
50% dei componenti il Comitato.
Art. 5
Verbali di riunione
Dei pareri espressi è redatto entro i 3 giorni successivi alla
riunione, a cura della Segreteria, verbale che deve essere sottoscritto
dai componenti del Comitato intervenuti.
Copia del verbale riassuntivo di tutti i pareri espressi nella riunione
deve essere successivamente inviato ai componenti del Comitato.
Estratto verbale dei pareri sulle singole questioni o vertenze deve
essere inviato dalla Segreteria alle parti interessate. Copia dell’estratto
verbale sarà affisso a cura della Direzione nella tabella dell’ordine
del giorno di cui all’art. 3 del “Regolamento di palcoscenico”.
Art. 6
Obblighi delle parti e delle organizzazioni sindacali
In attesa del parere del Comitato le parti sono tenute ad osservare
e rispettare i reciproci impegni contrattuali. A loro volta, le organizzazioni
rappresentate nel Comitato sono obbligate ad attendere il parere del
Comitato prima di assumere qualsiasi iniziativa in merito alla vertenza.
Le parti sono tenute ad attenersi e dare esecuzione al parere espresso
dal Comitato, dandone conferma scritta alla Segreteria entro 15 giorni
dalla data della comunicazione scritta del parere. Dell’avvenuta
esecuzione la Segreteria darà comunicazione ai componenti il
Comitato.
Ove la parte interessata non abbia dato esecuzione al parere del Comitato,
le Organizzazioni rappresentate nel Comitato potranno assumere le iniziative
ritenute più idonee per la tutela degli interessi dei propri
iscritti.
Il Comitato sindacale, per sua parte, assumerà un atteggiamento
coerente e conseguente alle proprie decisioni nei confronti di qualsiasi
organismo pubblico o privato e, in particolare, nei riguardi delle Amministrazioni
pubbliche erogatrici di contributi alle attività teatrali. Potrà
altresì provocare tutte le misure consentite nell’ambito
delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nei confronti
di coloro che si rendano inadempienti ai doveri derivanti dal contratto
collettivo di lavoro o che contravvengano comunque alle regole della
buona fede e dell’etica professionale, anche nello svolgimento
delle trattative e nella formazione delle scritture individuali.
N) PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Le parti sottoscrittrici del CCNL esprimono il comune auspicio che nei
regolamenti regionali, provinciali e comunali concernenti l’erogazione
dei contributi alle attività teatrali sia previsto, analogamente
a quanto stabilito nei regolamenti ministeriali, il rispetto dei contratti
collettivi nazionali di lavoro e delle norme sulle assicurazioni sociali
quale condizione per la liquidazione dei contributi pubblici, auspicando
altresì, in coerenza con lo spirito ed i principi della legge
n. 327/2000, che il livello della contribuzione pubblica sia adeguatamente
correlato ai presumibili costi aziendali.
Per l’applicazione, al possibile generalizzata, di tale principio
le parti convengono di avviare urgenti contatti con le rappresentanze
istituzionali degli Enti pubblici territoriali al fine di adottare al
riguardo specifici protocolli di intenti a ciò preordinati.
O) DECORRENZA E DURATA
Salvo quanto diversamente previsto dalle singole disposizioni il presente
accordo decorre dal 1/1/2005 e resterà in vigore sino al 31/12/2006.
Le scritture individuali stipulate anteriormente al 9/12/2004 resteranno
comunque assoggettate alla disciplina economica dell’accordo 28/7/1997
fino al 31-1-2005.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Ferme restando le clausole economiche del presente accordo – che
resteranno comunque in vigore sino al 31/12/2006 – le parti torneranno
ad incontrarsi successivamente alla stipulazione dell’accordo
medesimo per riesaminare la disciplina normativa dei rapporti di lavoro
del personale artistico e tecnico.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per l’ANTAD per il SLC-CGIL
per il SAI-SLC-CGIL
per la FISTEL-CISL
Per l’ANTPI per il FAI-FISTEL-CISL
per la UILCOM-UIL
Per la TEDARCO per il Coordinamento attori UILCOM-UIL